Come si ottiene l’indennità di frequenza? L’iter per ottenere l’indennità.

L’iter per ottenere l’indennità frequenza.

di Avv. Francesco Chetoni e Avv. Francesca Raffaele

1 ACQUISIRE LA DIAGNOSI RELATIVA AI DISTURBI DEL MINORE

Nel caso dei D.S.A., l’iter diagnostico può essere svolto:

a) presso il servizio pubblico, ossia il Servizio Sanitario Nazionale;

b) nel privato, da L.170/2010, da specialisti o strutture accreditate. Le modalità di accreditamento dei privati variano da regione in regione. E’ necessario che la diagnosi di D.S.A. venga redatta sulla base del modello di certificazione allegato all’Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012, che stabilisce anche che la diagnosi deve essere stilata da un’equipe multidisciplinare composta da Neuropsichiatra Infantile, Psicologo e Logopedista.

2 RECARSI DAL PEDIATRA (o dal medico di famiglia)

Il pediatra (o medico di famiglia) dovrà compilare la certificazione medica, trascrivendo la diagnosi, con il relativo codice nosografico (per la Dislessia F81.0, per la Disortografia F81.1, per la Discalculia F81.2, per la Disgrafia F81.8, oltre a quello relativo ad eventuali disturbi in comorbilitá), che invierà telematicamente all’INPS. Il certificato deve essere rilasciato in modalità digitale.

N.B.: poiché il Modello del certificato medico telematico non contempla la voce “indennità di frequenza”, il medico dovrà barrare, ai fini dell’ottenimento dell’indennità di frequenza, la casella “INVALIDITA’”. Il certificato medico ha una validità di 90 giorni, termine entro il quale dovrà essere presentata la domanda. Si precisa, inoltre, che con lo stesso certificato è possibile richiedere differenti prestazioni e/o benefici (ad esempio, quelli previsti dalla Legge 104/92, per i quali la casella da barrare è “Handicap”).

N.B.: il fatto di richiedere l’accertamento della INVALIDITA’ non significa che il minore (che magari presenta solamente Disturbi Specifici di Apprendimento) sia invalido nel senso “classico” del termine, o disabile, ma le categorie giuridiche servono, in questo caso, solamente a dare un punto di riferimento agli operatori del diritto e ai medici per l’accertamento dei requisiti sanitari al fine di ottenere alcuni benefici e prestazioni economiche, nella fattispecie l’indennità di frequenza. In ogni caso, l’indennità di frequenza decade automaticamente al compimento dei 18 anni, senza lasciar traccia, e senza alcun pregiudizio per la successiva vita lavorativa.

3 RECARSI PRESSO UN PATRONATO

La domanda all’INPS può essere presentata, alternativamente:

 – personalmente, in via telematica, direttamente da sito www.inps.it, se in possesso del codice PIN rilasciato dall’Istituto; oppure

– tramite gli enti di patronato, usufruendo dei servizi telematici offerti dagli stessi.

4 LA VISITA PRESSO LA COMMISSIONE MEDICA

A seguito dell’invio telematico della domanda, l’INPS invierà per posta la lettera di convocazione a visita del minore. Nella prassi, le visite effettuate dalle Commissioni mediche spesso sono molto brevi, “sommarie” e basate quasi esclusivamente sul riscontro documentale. E’ pertanto consigliabile dotarsi, prima della visita, di una documentazione esaustiva, completa e qualificata, idonea a comprovare la sussistenza dei disturbi per i quali si è avanzata la domanda.

5 ESITO DELLA VALUTAZIONE

Dopo circa un paio di mesi dalla visita, l’INPS invierà per raccomandata l’esito della valutazione. In caso di esito negativo, è possibile impugnare il verbale Inps dinanzi all’Autorità Giudiziaria entro il termine di 6 mesi, decorrenti dalla data di ricevimento della raccomandata.

6 L’EVENTUALE RICORSO

Come detto, contro il verbale Inps che nega l’indennità di frequenza, è possibile proporre ricorso dinanzi al Tribunale del circondario di residenza del minore, entro 6 mesi dalla ricezione della raccomandata INPS. La procedura del contenzioso giudiziario è molto tecnica e specialistica, ed è consigliabile rivolgersi a professionisti che abbiano acquisito una certa specializzazione ed esperienza in materia.

Nella nostra esperienza giudiziaria (fatta di centinaia di ricorsi presentati ed accolti in ogni regione d’Italia), possiamo confermarvi che è possibile ottenere l’indennità di frequenza anche per disturbi quali DSA, ADHD ed altri disturbi del neurosviluppo minorile.

L’importante è non arrendersi dinanzi ad un eventuale rigetto della domanda da parte dell’Inps, e presentare ricorso tramite professionisti competenti ed esperti della materia. Per qualsiasi informazione od aiuto, non esitate a contattarci.

I requisiti per l’indennità di frequenza

L’importo dell’indennità di frequenza

DSA e indennità di frequenza

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