SCUOLA: IL “NUOVO” PEI ED IL DIRITTO AL SOSTEGNO SCOLASTICO

SCUOLA: IL “NUOVO” PEI ED IL DIRITTO AL SOSTEGNO SCOLASTICO

di Avv. Francesco Chetoni e Avv. Francesca Raffaele

Con un “farraginoso” iter legislativo, si è arrivati ad una importante modifica relativa al sostegno scolastico ed al nuovo modello del Piano Educativo Individualizzato (PEI).

Con il D.Lgs. n. 66/2017 era stato introdotto un nuovo modello PEI, su base ICF (Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute) promossa dall’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità).

Il nuovo PEI sarebbe dovuto entrare in vigore già dal 1 gennaio 2019, ma nel 2018 esso venne parzialmente modificato.

Con il recentissimo Decreto Interministeriale n. 182 del 29 dicembre 2020 è stato adottato un nuovo modello nazionale del piano educativo individualizzato, con le correlate linee guida, in cui sono indicate anche le modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità.

Cosa significa “nuovo modello PEI su base ICF”?

Significa che per ogni alunno con disabilità verrà predisposto un profilo di “funzionamento”  (indagando la Dimensione della Socializzazione e dell’Interazione, la Dimensione della Comunicazione e del Linguaggio, la Dimensione dell’Autonomia e dell’Orientamento e la Dimensione Cognitiva, Neuropsicologica e dell’Apprendimento), e per ogni “debito” di funzionamento (ossia per ogni rilevata disabilità, o disturbo di funzionamento) verrà attribuito un giudizio di gravità: assente-lieve-medio-elevato-molto elevato.

Ciò comporterà un automatismo tra il grado del debito di funzionamento e l’orario di sostegno: la voce crocettata di gravità individuerà il “range” di ore di sostegno possibile: da 0 a 25 alla scuola dell’infanzia, suddivise in quattro fasce, e da 0 a 18 alla secondaria, sempre in quattro fasce. 

Viene pertanto abbandonato il precedente criterio, che correlava il diritto all’orario massimo del sostegno (ed il cosiddetto “rapporto 1:1” tra docente ed alunno) al possesso della certificazione di handicap in situazione di gravità (art. 3 comma 3 Legge 104).

Ci permettiamo di segnalare alcune criticità della normativa. Tra queste, le più importanti riguardano la prevista possibilità di esonerare gli alunni con disabilità dall’insegnamento di alcune discipline, o di ridurre l’orario di frequenza.

L’esonero comporta l’allontanamento dell’alunno dai suoi compagni di classe, impedendo la socializzazione, la relazione e la comunicazione, ma anche dagli insegnanti della classe, che non potranno più essere annoverati come “suoi” docenti, in quanto egli non frequenterà le loro lezioni. Cosa succederà agli alunni “esonerati”?! Si ritroveranno tutti insieme in un’aula, segregati con i loro insegnanti di sostegno, così da tornare indietro nel tempo, ossia ai tempi delle terribili classi “speciali” differenziate?! Questa disposizione a nostro avviso si pone in contrasto non solo con i dettami della Legge 104, ma anche le Linee Guida del 2009 dello stesso Ministero, ove si dichiarava che “l’integrazione scolastica e sociale degli alunni con disabilità è, per sua natura, un processo irreversibile”.

Molte famiglie -anche a causa delle recenti carenze e ritardi nell’assegnazione degli insegnanti di sostegno- ci chiedono come fare a pretendere che la Scuola assicuri ai loro figli l’insegnante di sostegno per l’orario previsto nel PEI.

Segnaliamo, tra le varie iniziative che si possono promuovere per l’ottenimento dell’insegnante di sostegno, anche il ricorso d’urgenza dinanzi al giudice ordinario. Come già confermato da alcune pronunce della Cassazione, la Legge 67/2006 sanziona le “attività discriminatorie”, e si ha “discriminazione” anche quando “una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone”: certamente la riduzione delle ore di sostegno, siccome idonea a mettere il minore in una posizione di svantaggio rispetto ad altri alunni, integra senz’altro una attività discriminatoria.

Secondo la Cassazione, il PEI obbliga, ai sensi dell’art. 12 della L. 104/92, l’amministrazione scolastica a garantire il supporto per il numero di ore programmato, senza lasciare ad essa il potere discrezionale di ridurne l’entitàin ragione delle risorse disponibili.

Laddove il minore sia privato dell’insegnante di sostegno per le ore assegnate nel PEI, sarà dunque possibile ottenere un provvedimento giudiziale d’urgenza dal giudice ordinario, che interverrà per eliminare e “punire” l’attività discriminatoria posta in essere dalla Scuola.

 

Avv. Francesco Chetoni , Avv. Francesca Raffaele

chetoniraffaeleavvocati@gmail.com

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