Università e DSA. La diagnosi di DSA all’Università.

Università e DSA. La diagnosi di DSA all’Università.

di professoressa Giovanna LAMI

Gli studenti che intendono avvalersi delle tutele consentite dalla legge, sia per l’esame di ammissione che per gli esami universitari, devono presentare la diagnosi al Servizio Dislessici presente in ogni Università.

L’art. 3.1 della legge 170 stabilisce, per tutti i gradi di scuola, Università compresa, che la diagnosi di DSA deve essere effettuata dal Servizio Sanitario Nazionale o “da specialisti o strutture accreditate”. Data le competenze regionali in ambito sanitario, nel 2012 è stato firmato un Accordo Stato-Regioni che definisce le modalità di attivazione del percorso diagnostico con particolare riguardo alle diagnosi effettuate da privati. Il documento è consultabile al link https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2012/08/18/12A09058/sg

La diagnosi effettuata prima della maggiore età è accettata se rilasciata da non oltre 3 anni e dovrà essere rinnovata allo scadere dei 3 anni. Le diagnosi effettuate dopo il compimento del 18° anno non necessitano di ulteriore controllo.

I Servizi deputati alla diagnosi di DSA nel giovane adulto, in alcune sedi considerata tale già dai 16 anni, sono diversi da quelli idonei per l’età infantile e adolescenziale (UONPIA) e sono meno numerosi. Dati i tempi richiesti per la prenotazione delle rivalutazioni diagnostiche, è consigliabile che gli studenti dell’ultimo anno delle superiori che intendono iscriversi all’Università provvedano per tempo se in possesso, come spesso accade, di diagnosi fatte da oltre 3 anni.

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